Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive integrazioni e modifiche una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “CENTRO MISSIONARIO DANIELE COMBONI – ODV” con sede legale nel Comune di Riccione ed operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione nasce su iniziativa di alcuni laici della Parrocchia di San Martino, che in collaborazione con il Parroco scelsero di aiutare i missionari e sostenere le loro opere.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dal D.Lgs. 117/2017 all’art. 5 comma 1, lett.:
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
- Operare, principalmente, nel territorio della provincia di Rimini e sul territorio nazionale per portare avanti l’iniziativa delle Adozioni a distanza, per promuovere, organizzare, coordinare ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle diverse realtà delle missioni cattoliche e laiche nei vari continenti diffondendo un autentico “spirito missionario”, nonché, la creazione di una struttura permanente per opere di concreta solidarietà in special modo a favore delle missioni;
- organizzare e promuovere, in collegamento anche con l’Ufficio Missionario, momenti di riflessione spirituali, incontri con missionari e volontari in zona di missione, dibattiti conferenze, seminari di studio, spettacoli ed altro per approfondire le tematiche missionarie, anche tramite collegamenti con altri comitati o associazioni, enti diversi e strutture pubbliche che possano manifestare interesse al tema;
- gestire un centro di raccolta permanente di indumenti nuovi od usati, medicinali, attrezzature varie, materiale didattico, derrate o quant’altro possa essere destinato alle missioni, a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o a strutture ed enti di solidarietà;
- raccogliere materiale destinato al macero (carta, ferro, vetro, stracci, ecc.);
- raccogliere offerte da privati, enti pubblici e privati, associazioni imprese, contributi dallo Stato, lasciti testamentari, da destinare, insieme alle altre entrate, all’acquisto di materiali specifici necessari in missione e per coprire le spese di spedizione del materiale inviato.
- destinare i materiali e le offerte di cui sopra per eventi straordinari e calamità naturali, previo preavviso pubblico nelle forme più idonee;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l’apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
L’Associazione, se non incompatibili con la sua natura di associazione, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all’Organo amministrativo, nel rispetto delle linee di indirizzo espresse dall’assemblea.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall’art.7 del D. Lgs. n.117/2017.
Art. 3 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci solo persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni. L’aspirante associato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima assemblea degli associati che sarà convocata.
L’Organo di Amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati ed hanno effetto da tale data.
Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, così pure il mancato pagamento della quota associativa annuale a seguito di sollecito di versamento, individuale o collettivo, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere dell’elettorato attivo e passivo;
- esprimere il proprio voto in assemblea;
- prendere visione dei libri sociali dell’Associazione previa richiesta inviata per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo mail o altro strumento che ne garantisca la ricezione, con un preavviso di almeno quindici giorni; l’esame avverrà presso la sede dell’Ente, alla presenza di almeno un componente dell’organo amministrativo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa annuale, stabilita in funzione dei programmi di attività;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- l’Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.
L’assemblea può essere tenuta anche con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento dell’associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta da almeno un decimo degli associati. In tali ipotesi l’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato da spedirsi, anche con mezzo elettronico, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
L’Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio nonché la destinazione del risultato d’esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul provvedimento di esclusione degli associati in caso di ricorso da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, nei limiti previsti dall’art. 4 del presente statuto;
- approva eventuali regolamenti nonché l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’assemblea chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega; nella eventuale seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita se presente almeno la metà degli associati e delibera col voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti, in proprio o per delega.
Art. 8 – L’Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione dell’Associazione è il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a 11 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio di Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, elegge tra i suoi membri il Presidente, un vice-presidente ed un segretario. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche in parte ad uno o più dei suoi membri, ed in particolare:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale
- adotta provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- individua le attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall’assemblea;
- compie tutti gli atti, contratti e le operazioni necessarie o utili per una corretta gestione delle attività sociali che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell’associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con l’ausilio di strumenti informatici, in video conferenza o tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità di chi partecipa alla riunione e di chi che esercita il diritto di voto.
Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 10 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, eletti dall’Assemblea.
Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l’assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 11 – Revisione legale dei conti
Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora l’organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l’associazione deve provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Il revisore legale dei conti o la società di revisione esercitano il controllo contabile ai sensi di legge e predispongono ogni anno la relazione al bilancio. Restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l’assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.
Art. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’art. 2.
Art. 13 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
L’esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale nel termine previsto per la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 15 – Assicurazione dei volontari
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 117/2017.
Art. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 17 – Disposizioni Finali
Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione costituendo la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Approvato il 6 luglio 2022
Informazioni sull’associazione
Ai sensi dell’art.14 del codice del terzo settore si comunica che l’Organo di Controllo è retribuito.